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§ 3.340 Valutazioni totali e permanenti e inabilità al lavoro.

(a) Valutazioni di invalidità totale –

(1) Generale. L’invalidità totale sarà considerata esistente quando c’è una qualsiasi menomazione della mente o del corpo che è sufficiente a rendere impossibile per la persona media di seguire un’occupazione sostanzialmente lucrativa. L’invalidità totale può essere permanente o meno. Le valutazioni totali non saranno assegnate, in generale, per esacerbazioni temporanee o malattie infettive acute, tranne quando specificamente prescritto dalla tabella.

(2) Tabella per la valutazione delle invalidità. Le valutazioni totali sono autorizzate per qualsiasi disabilità o combinazione di disabilità per le quali la Schedule for Rating Disabilities prescrive una valutazione del 100% o, con meno disabilità, quando sono presenti i requisiti del paragrafo 16, pagina 5 della tabella di valutazione o quando, nei casi di pensione, sono soddisfatti i requisiti del paragrafo 17, pagina 5 della tabella.

(3) Valutazioni di invalidità totale sulla storia. Nel caso di invalidità che hanno subito qualche miglioramento recente, una valutazione di invalidità totale può essere fatta, a condizione che:

(i) che l’invalidità sia stata in passato di gravità sufficiente a giustificare una valutazione di invalidità totale;

(ii) che abbia richiesto un’ospedalizzazione prolungata, continua o intermittente, o abbia prodotto un’inabilità industriale totale per almeno 1 anno, o sia soggetta a riacutizzazioni ricorrenti, gravi, frequenti o prolungate; e

(iii) che deve essere opinione dell’agenzia di valutazione che, nonostante il recente miglioramento della condizione fisica, il veterano non sarà in grado di adattarsi a un’occupazione sostanzialmente remunerativa. La dovuta considerazione sarà data alla frequenza e alla durata delle esacerbazioni totalmente inabilitanti dall’insorgere della malattia o lesione originale, e ai periodi di ospedalizzazione per il trattamento nel determinare se la persona media avrebbe potuto ristabilirsi in un’occupazione sostanzialmente lucrativa.

(b) Invalidità totale permanente. La permanenza dell’invalidità totale sarà considerata esistente quando tale menomazione è ragionevolmente certa di continuare per tutta la vita della persona disabile. La perdita permanente o la perdita dell’uso di entrambe le mani, o di entrambi i piedi, o di una mano e di un piede, o della vista di entrambi gli occhi, o il fatto di diventare permanentemente inerme o costretto a letto costituisce un’invalidità totale permanente. Le malattie e le lesioni di lunga durata che sono effettivamente totalmente inabilitanti saranno considerate permanentemente e totalmente invalidanti quando la probabilità di miglioramento permanente sotto trattamento è remota. La valutazione dell’invalidità totale permanente non può essere concessa a seguito di qualsiasi inabilità dovuta a malattia infettiva acuta, incidente o lesione, a meno che non sia presente una delle combinazioni riconosciute o la perdita permanente dell’uso delle estremità o della vista, o che la persona sia in senso stretto permanentemente inabile o costretta a letto, o quando è ragionevolmente certo che un’attenuazione dei sintomi acuti o temporanei sarà seguita da un’invalidità totale irriducibile a titolo di residui. L’età del disabile può essere considerata nel determinare la permanenza.

(c) Valutazioni assicurative. Una valutazione di invalidità permanente e totale a fini assicurativi non avrà alcun effetto sulle valutazioni per l’indennizzo o la pensione.

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