- Storia dello IAS 17
- Interpretazioni correlate
- Modifiche all’esame dello IASB
- Sommario dello IAS 17
- Obiettivo dello IAS 17
- Ambito di applicazione
- Classificazione dei leasing
- Contabilità dei locatari
- Contabilità dei locatori
- Operazioni di vendita e retrolocazione
- Disclosure: locatari – leasing finanziario
- Disclosure: locatari – leasing operativi
- Disposizione: locatori – leasing finanziario
- Disclosure: locatori – leasing operativi
Storia dello IAS 17
Ottobre 1980 | Exposure Draft E19 Accounting for Leases |
Settembre 1982 | IAS 17 Accounting for Leases |
1 gennaio 1984 | Data di entrata in vigore dello IAS 17 (1982) |
1994 | IAS 17 (1982) è stato riformulato |
aprile 1997 | Exposure Draft E56, Leases |
dicembre 1997 | IAS 17 Leases |
1 gennaio 1999 | Data di entrata in vigore dello IAS 17 (1997) Leasing |
18 dicembre 2003 | Versione rivista dello IAS 17 pubblicata dallo IASB |
1 gennaio 2005 | Data di entrata in vigore dello IAS 17 (rivisto 2003) |
16 aprile 2009 | IAS 17 modificato per i Miglioramenti annuali agli IFRS 2009 sulla classificazione dei leasing di terreni |
1 gennaio 2010 | Data di entrata in vigore delle revisioni di aprile 2009 allo IAS 17, con applicazione anticipata consentita (con informativa) |
1 gennaio 2019 | Lo IAS 17 sarà sostituito dall’IFRS 16 Leasing |
Interpretazioni correlate
- IFRIC 4 Determinare se un accordo contiene un leasing
- SIC-15 Leasing operativo – Incentivi
- SIC-27 Evaluating the Substance of Transactions in the Legal Form of a Lease
Modifiche all’esame dello IASB
- Leases – Comprehensive project
Sommario dello IAS 17
Obiettivo dello IAS 17
Lo scopo dello IAS 17 (1997) è di prescrivere, per locatari e locatori, i principi contabili appropriati e l’informativa da applicare in relazione alle operazioni di leasing finanziario e operativo.
Ambito di applicazione
Lo IAS 17 si applica a tutte le locazioni diverse dai contratti di locazione di minerali, petrolio, gas naturale e risorse rigenerative simili e dai contratti di licenza per film, video, opere teatrali, manoscritti, brevetti, copyright e simili.
Tuttavia, lo IAS 17 non si applica come base di valutazione per i seguenti beni in locazione:
- immobili detenuti da locatari che sono contabilizzati come investimenti immobiliari per i quali il locatario utilizza il modello del fair value (valore equo) previsto dallo IAS 40
- immobili forniti da locatori tramite leasing operativo (vedere IAS 40)
- immobili detenuti da locatari in leasing finanziario (cfr. IAS 41)
- attività biologiche fornite dai locatori in leasing operativo (cfr. IAS 41)
Classificazione dei leasing
Un leasing è classificato come leasing finanziario se trasferisce sostanzialmente tutti i rischi e i benefici inerenti alla proprietà. Tutti gli altri leasing sono classificati come leasing operativi. La classificazione avviene all’inizio del leasing.
Se un leasing è un leasing finanziario o un leasing operativo dipende dalla sostanza della transazione piuttosto che dalla forma. Le situazioni che normalmente porterebbero a classificare un leasing come un leasing finanziario sono le seguenti:
- il leasing trasferisce la proprietà del bene al locatario entro la fine della durata del leasing
- il locatario ha l’opzione di acquistare il bene a un prezzo che si prevede sia sufficientemente inferiore al fair value (valore equo) alla data in cui l’opzione diventa esercitabile che, all’inizio del leasing, è ragionevolmente certo che l’opzione sarà esercitata
- la durata del leasing è per la maggior parte della vita economica del bene, anche se la proprietà non è trasferita
- all’inizio del leasing, il valore attuale dei pagamenti minimi del leasing ammonta ad almeno sostanzialmente tutto il valore equo del bene locato
- i beni in leasing sono di natura specializzata tale che solo il locatario può usarli senza che siano fatte modifiche importanti
Altre situazioni che potrebbero anche portare alla classificazione come leasing finanziario sono:
- se il locatario ha il diritto di cancellare il leasing, le perdite del locatore associate alla cancellazione sono a carico del locatario
- guadagni o perdite derivanti dalle fluttuazioni del fair value del residuo ricadono sul locatario (per es, per mezzo di una riduzione dei pagamenti di leasing)
- il locatario ha la possibilità di continuare a prendere in leasing per un periodo secondario a un canone sostanzialmente inferiore a quello di mercato
Quando un leasing include sia elementi di terreni che di edifici, un’entità valuta separatamente la classificazione di ciascun elemento come un leasing finanziario o operativo. Nel determinare se l’elemento terreno è un leasing operativo o finanziario, una considerazione importante è che il terreno ha normalmente una vita economica indefinita. Ogni volta che è necessario per classificare e contabilizzare un leasing di terreni e fabbricati, i pagamenti minimi del leasing (inclusi eventuali pagamenti anticipati in un’unica soluzione) sono ripartiti tra gli elementi terreno e fabbricato in proporzione ai relativi fair value (valori equi) degli interessi di leasehold nell’elemento terreno e nell’elemento fabbricato del leasing all’inizio del leasing. Per un leasing di terreni e fabbricati in cui l’importo che sarebbe inizialmente rilevato per l’elemento terreno è irrilevante, il terreno e i fabbricati possono essere trattati come una singola unità ai fini della classificazione del leasing e classificati come un leasing finanziario o operativo. Tuttavia, la valutazione separata degli elementi terreno e fabbricato non è richiesta se l’interesse del locatario in entrambi i terreni e fabbricati è classificato come un investimento immobiliare secondo quanto previsto dallo IAS 40 e viene adottato il modello del fair value (valore equo).
Contabilità dei locatari
I seguenti principi devono essere applicati nei bilanci dei locatari:
- all’inizio della durata del leasing, il leasing finanziario dovrebbe essere registrato come un’attività e una passività al minore tra il fair value (valore equo) dell’attività e il valore attuale dei pagamenti minimi del leasing (scontato al tasso di interesse implicito nel leasing, se possibile,
- I pagamenti per il leasing finanziario devono essere ripartiti tra il costo finanziario e la riduzione della passività residua (il costo finanziario deve essere ripartito in modo da produrre un tasso di interesse periodico costante sul saldo residuo della passività)
- Il criterio di ammortamento dei beni detenuti in leasing finanziario deve essere coerente con quello dei beni di proprietà. Se non c’è una ragionevole certezza che il locatario otterrà la proprietà al termine del leasing – il bene dovrebbe essere ammortizzato nel periodo più breve tra la durata del leasing e la vita del bene
- per le operazioni di leasing operativo, i canoni di leasing dovrebbero essere rilevati come costo nel conto economico durante la durata del leasing con un criterio a quote costanti, a meno che un’altra base sistematica sia più rappresentativa dell’andamento temporale dei benefici per l’utilizzatore
Gli incentivi per l’accordo di un nuovo o rinnovato leasing operativo dovrebbero essere rilevati dal locatario come una riduzione del costo dell’affitto lungo la durata del leasing, indipendentemente dalla natura o dalla forma dell’incentivo, o dalla tempistica dei pagamenti.
Contabilità dei locatori
I seguenti principi dovrebbero essere applicati nei bilanci dei locatori:
- all’inizio della durata del leasing, il locatore dovrebbe iscrivere un leasing finanziario nello stato patrimoniale come credito, per un importo pari all’investimento netto nel leasing
- il locatore dovrebbe rilevare i proventi finanziari in base a un modello che riflette un tasso di rendimento periodico costante sull’investimento netto del locatore in essere rispetto al leasing finanziario
- i beni detenuti per leasing operativi dovrebbero essere presentati nello stato patrimoniale del locatore in base alla natura del bene. I proventi del leasing dovrebbero essere rilevati sulla durata del leasing con un criterio a quote costanti, a meno che un altro criterio sistematico sia più rappresentativo delle modalità temporali in cui il beneficio d’uso è derivato dal bene locato è diminuito
Gli incentivi per l’accordo di un nuovo o rinnovato leasing operativo dovrebbero essere rilevati dal locatore come una riduzione dei proventi del leasing sulla durata del leasing, indipendentemente dalla natura o forma dell’incentivo, o dai tempi dei pagamenti.
I locatori produttori o concessionari dovrebbero includere l’utile o la perdita di vendita nello stesso periodo in cui lo farebbero per una vendita a titolo definitivo. Se vengono applicati tassi d’interesse artificialmente bassi, l’utile di vendita deve essere limitato a quello che si applicherebbe se fosse applicato un tasso d’interesse commerciale.
In base alle revisioni del 2003 dello IAS 17, i costi iniziali diretti e incrementali sostenuti dai locatori nella negoziazione del leasing devono essere rilevati lungo la durata del leasing. Essi non possono più essere imputati ai costi quando vengono sostenuti. Questo trattamento non si applica ai locatori produttori o commercianti in cui la rilevazione di tali costi avviene come costo quando viene rilevato l’utile di vendita.
Operazioni di vendita e retrolocazione
Per un’operazione di vendita e retrolocazione che risulta in un leasing finanziario, qualsiasi eccedenza di ricavo rispetto al valore contabile è differita e ammortizzata lungo la durata del leasing.
Per un’operazione che risulta in un leasing operativo:
- se l’operazione è chiaramente effettuata al fair value – l’utile o la perdita deve essere rilevato immediatamente
- se il prezzo di vendita è inferiore al fair value – l’utile o la perdita deve essere rilevato immediatamente, tranne se una perdita è compensata da canoni futuri a prezzi inferiori a quelli di mercato, la perdita dovrebbe essere ammortizzata nel periodo d’uso
- se il prezzo di vendita è superiore al fair value – l’eccedenza rispetto al fair value dovrebbe essere differita e ammortizzata nel periodo d’uso
- se il fair value al momento della transazione è inferiore al valore contabile – una perdita pari alla differenza dovrebbe essere rilevata immediatamente
Disclosure: locatari – leasing finanziario
- valore contabile del bene
- riconciliazione tra il totale dei pagamenti minimi di leasing e il loro valore attuale
- importo dei pagamenti minimi di leasing alla data del bilancio e il loro valore attuale, per:
- il prossimo anno
- gli anni dal 2 al 5 combinati
- oltre i cinque anni
- l’affitto contingente riconosciuto come spesa
- il totale degli introiti minimi futuri di sublocazione in sublocazioni non annullabili
- descrizione generale degli accordi di leasing significativi, comprese le disposizioni relative agli affitti potenziali, le opzioni di rinnovo o di acquisto, e le restrizioni imposte su dividendi, prestiti o ulteriori leasing
Disclosure: locatari – leasing operativi
- importo dei pagamenti minimi di leasing alla data di riferimento del bilancio in base a leasing operativi non annullabili per:
- il prossimo anno
- gli anni dal 2 al 5 combinati
- oltre i cinque anni
- il totale dei futuri redditi minimi da sublocazione in base a sublocazioni non annullabili
- pagamenti di locazione e sublocazione rilevati nel reddito del periodo
- affitti contingenti rilevati come spesa
- descrizione generale di accordi di leasing significativi, comprese le disposizioni relative ai canoni potenziali di locazione, le opzioni di rinnovo o di acquisto e le restrizioni imposte su dividendi, prestiti o ulteriori leasing
Disposizione: locatori – leasing finanziario
- Riconciliazione tra l’investimento lordo nel leasing e il valore attuale dei pagamenti minimi di leasing;
- investimento lordo e valore attuale dei pagamenti minimi di leasing esigibili per:
- il prossimo anno
- gli anni dal 2 al 5 combinati
- oltre i cinque anni
- proventi finanziari non maturati
- valori residui non garantiti
- accumulati accantonamento per canoni di leasing attivi inesigibili
- affitti contingenti rilevati nel reddito
- descrizione generale dei contratti di leasing significativi
Disclosure: locatori – leasing operativi
- importo dei pagamenti minimi di leasing alla data di riferimento del bilancio per leasing operativi non annullabili in aggregato e per:
- l’anno successivo
- gli anni dal 2 al 5 combinati
- oltre i cinque anni
- affitti contingenti riconosciuti come entrate
- descrizione generale dei contratti di leasing significativi