Segnalato qui:Passato alla Camera modificato (10/07/1994)
Dietary Supplement Health and Education Act del 1994 – Modifica il Federal Food, Drug, and Cosmetic Act per definire un “integratore alimentare” come un prodotto: (1) diverso dal tabacco, destinato ad integrare la dieta che contiene una vitamina, un minerale, un’erba o un vegetale, una sostanza dietetica, o un concentrato, un metabolita, un costituente, un estratto o una combinazione dei suddetti ingredienti; (2) che è destinato all’ingestione, non è rappresentato come cibo o come unico elemento di un pasto o di una dieta, ed è etichettato come un integratore alimentare; (3) che include un articolo approvato come nuovo farmaco, certificato come antibiotico o autorizzato come biologico e che, prima di tale approvazione, certificazione o autorizzazione, era commercializzato come integratore alimentare o cibo, a meno che le condizioni d’uso e i dosaggi non siano ritenuti illegali; e (4) esclude tali articoli che non erano così commercializzati prima dell’approvazione a meno che non siano ritenuti legali. Considera un integratore alimentare come un alimento. Esclude un integratore alimentare dalla definizione del termine “additivo alimentare”.
(Sec. 4) Considera adulterato un alimento se è un integratore alimentare o contiene un ingrediente dietetico che: (1) presenta un rischio significativo o irragionevole di danno; (2) è un nuovo ingrediente dietetico per il quale non ci sono informazioni sufficienti a garantire che tale ingrediente non presenti tale rischio; (3) rappresenta un pericolo imminente per la salute o la sicurezza pubblica; o (4) contiene un ingrediente che lo rende adulterato.
(Sec. 5) Prevede che una pubblicazione non sia definita come etichettatura se utilizzata in relazione alla vendita di integratori alimentari quando: (1) non è falsa o fuorviante; (2) non promuove un particolare produttore o marca di integratori; (3) è esposta in modo da presentare una visione equilibrata delle informazioni scientifiche disponibili; (4) è esposta fisicamente separata da tali integratori; e (5) non vi è apposta alcuna informazione tramite adesivo o altro metodo. Attribuisce agli Stati Uniti l’onere della prova per stabilire che tale materiale è falso o fuorviante.
(Sec. 6) Stabilisce le condizioni alle quali le indicazioni nutrizionali possono essere fatte rispetto a tali integratori.
(Sec. 7) Ritiene che un integratore alimentare non sia di marca a meno che la sua etichettatura non soddisfi specifiche linee guida.
(Sec. 8) Considera adulterato un integratore alimentare che contiene un nuovo ingrediente dietetico a meno che: (1) tale integratore contenga solo ingredienti che sono stati presenti nella fornitura di cibo come articoli usati per il cibo in una forma in cui il cibo non è stato alterato chimicamente; o (2) ci sia una storia di utilizzo o altre prove di sicurezza per quanto riguarda tale integratore.
(Sec. 9) Autorizza il Segretario della Salute e dei Servizi Umani a prescrivere buone pratiche di fabbricazione per gli integratori alimentari da modellare su quelle per gli alimenti.
(Sec. 12) Crea la Commissione sulle etichette degli integratori alimentari. Autorizza gli stanziamenti.
(Sec. 13) Istituisce un Ufficio per gli integratori alimentari all’interno degli Istituti Nazionali di Sanità. Autorizza gli stanziamenti.