2 CCR 406-14. CAPITOLO 14. RIABILITAZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
ARTICOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
406-14:1400 . POSSESSO
ARTICOLO II. POSSESSO E RIABILITAZIONE DI ANIMALI SELVATICI MALATI, FERITI O ORFANI
406-14:1401 . TIPI DI LICENZA E REQUISITI
406-14:1402 . REQUISITI DI REGISTRAZIONE
406-14:1403 . REQUISITI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA
406-14:1404 . STRUTTURE
406-14:1405 . CURA, TRATTAMENTO E DISPOSIZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
406-14:1406 . RILASCIO DI ANIMALI SELVATICI
406-14:1407 . SPECIE SOGGETTE A RESTRIZIONI
ARTICOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI
406-14:1400. POSSESSO
A. Chiunque può fornire il trasporto immediato di animali selvatici malati, feriti o orfani alla Divisione, a un riabilitatore di fauna selvatica, a un riabilitatore provvisorio di fauna selvatica, a un DVM (dottore in medicina veterinaria con licenza), a un’agenzia di controllo degli animali o a un’agenzia di applicazione della legge locale allo scopo di ottenere cure o trattamenti per gli animali, se incaricato di farlo dalla persona o agenzia a cui la fauna selvatica sarà consegnata.
B. Nulla in questo capitolo deve essere interpretato come l’autorizzazione alla pratica della medicina veterinaria come definito nella sezione 12-64-103 (10) e regolata dalle disposizioni dell’articolo 64 del titolo 12 C.R.S.
C. La fauna selvatica posseduta sotto l’autorità di questo capitolo rimane di proprietà dello Stato e nulla qui deve essere interpretato come la concessione di qualsiasi interesse di proprietà a un riabilitatore della fauna selvatica, riabilitatore provvisorio della fauna selvatica o qualsiasi altra persona. Come proprietario, lo Stato ha il diritto di richiedere a qualsiasi persona in possesso di fauna selvatica sotto l’autorità di questo capitolo di consegnare immediatamente il possesso di tale fauna selvatica alla Divisione in caso di violazione di queste norme o di altre leggi applicabili o ogni volta che il Direttore o il suo designato determinano che sia necessario o appropriato per il benessere di tale fauna selvatica o per la protezione delle risorse della fauna selvatica o del pubblico.
Crediti
Modificato il 1 gennaio 2014.
ARTICOLO II. POSSESSO E RIABILITAZIONE DI ANIMALI SELVATICI MALATI, FERITI O ORFANI
406-14:1401. TIPI DI LICENZA E REQUISITI
A. Ogni individuo può ottenere una licenza annuale provvisoria per il riabilitatore della fauna selvatica o una licenza annuale per il riabilitatore della fauna selvatica allo scopo di riabilitare la fauna selvatica che è o sembra essere malata, ferita, o che ha un’impronta umana; o che è rimasta orfana; o che è stata altrimenti approvata dalla Divisione. Solo la fauna selvatica elencata sulla licenza può essere riabilitata, e tutta la riabilitazione autorizzata dalla licenza è per lo scopo primario di restituire la fauna selvatica alla natura. La licenza è una licenza annuale rinnovabile che scade il 31 gennaio di ogni anno.
1. Tipi di licenze
a. Provisional Riabilitatore della fauna selvatica
1. Autorizza il titolare della licenza a ricevere, riabilitare, trasferire e rilasciare tutti gli animali selvatici elencati sulla licenza alle condizioni specificate sulla licenza, e sotto la supervisione del loro sponsor.
2. Deve essere sponsorizzato da un riabilitatore della fauna selvatica del Colorado con licenza per le stesse specie.
3. Deve consultare lo sponsor immediatamente dopo aver ricevuto qualsiasi animale selvatico per quanto riguarda la sua cura e riabilitazione. Se lo sponsor non è disponibile, un riabilitatore provvisorio deve consultarsi con un riabilitatore autorizzato, un medico veterinario o la Divisione entro 24 ore.
4. Deve trasferire immediatamente qualsiasi animale selvatico allo sponsor o a un altro riabilitatore su richiesta dello sponsor o della Divisione.
b. Riabilitatore della fauna selvatica
1. Autorizza il licenziatario a ricevere, riabilitare, trasferire e rilasciare tutti gli animali selvatici elencati sulla licenza alle condizioni specificate sulla licenza.
2. Nessun riabilitatore della fauna selvatica può sponsorizzare più di tre (3) riabilitatori provvisori della fauna selvatica allo stesso tempo.
3. Solo i riabilitatori della fauna selvatica con un minimo di tre (3) anni di esperienza come riabilitatore della fauna selvatica con licenza completa possono sponsorizzare i riabilitatori provvisori della fauna selvatica, La Divisione può accettare l’esperienza di riabilitazione della fauna selvatica con licenza equivalente documentata (specie e tipo di licenza) per questo requisito su una base di anno in anno.
2. Requisiti della licenza: Prima del rilascio iniziale di qualsiasi licenza, il richiedente deve soddisfare i seguenti requisiti:
a. Riabilitatore provvisorio della fauna selvatica
1. Certificazione che il richiedente ha almeno 18 anni di età.
2. Dichiarazione di precedenti violazioni del benessere degli animali, violazioni della fauna selvatica, o sospensione o revoca di qualsiasi licenza di riabilitazione. Una licenza può essere negata per violazioni precedenti o attuali di qualsiasi legge sul benessere degli animali o della fauna selvatica o per il mancato rispetto di qualsiasi requisito di questo capitolo.
3. Possesso di una struttura di detenzione in loco che soddisfa i criteri stabiliti ai sensi del regolamento #1404. Un riabilitatore provvisorio di fauna selvatica può soddisfare questo requisito con strutture disponibili presso lo sponsor. Se un richiedente prevede di utilizzare le proprie strutture, lo sponsor deve ispezionare e approvare tali strutture prima della presentazione della domanda di riabilitazione provvisoria della fauna selvatica.
4. Presentazione di un modulo di domanda scritta compilato fornito dalla Divisione, e approvato e firmato dal richiedente e dallo sponsor del richiedente.
5. Presentazione di una lettera di un medico veterinario che accetti di esaminare e trattare la fauna selvatica ferita. La Divisione non sarà responsabile di rimborsare il DVM per i servizi resi.
6. Prima del secondo rinnovo della licenza, completamento di un curriculum di base di riabilitazione della fauna selvatica approvato dalla Divisione che include concetti di base per la cura degli animali, informazioni sulle malattie zoonotiche, pratiche di eutanasia preferite, legge ed etica di riabilitazione della fauna selvatica, e altre informazioni generali sulla riabilitazione.
7. Presentazione di un piano di apprendimento. Prima della presentazione della domanda il richiedente e lo sponsor devono preparare un piano di apprendimento, inteso a guidare lo sviluppo del richiedente come riabilitatore della fauna selvatica. I piani di apprendimento devono essere firmati dal richiedente e dallo sponsor e presentati con la domanda per l’approvazione da parte della Divisione. Il piano di apprendimento deve concentrarsi sulle specie di fauna selvatica che il richiedente riabiliterà, utilizzando il modello fornito dalla Divisione, con descrizioni narrative di ogni argomento. Il piano di apprendimento deve includere, ma non è limitato a, quanto segue:
aa. Etica della riabilitazione della fauna selvatica.
bb. Regolamenti che riguardano la riabilitazione della fauna selvatica.
cc. Identificazione di base delle specie comuni di fauna selvatica nativa.
dd. Storia naturale e comportamento delle specie comuni di fauna selvatica nativa e conoscenza più approfondita della fauna selvatica elencata nella domanda.
ee. Metodi per prevenire e risolvere problemi comuni con la fauna selvatica.
ff. Dieta e nutrizione della fauna selvatica.
gg. Capacità di catturare e maneggiare in sicurezza la fauna selvatica elencata nella domanda.
hh. Identificazione e valutazione generale dei problemi di salute di base (non diagnostica).
ii. Primo soccorso di base e risoluzione dei problemi per gli animali selvatici elencati nella domanda.
jj. Malattie e parassiti comuni della fauna selvatica, comprese le malattie zoonotiche.
kk. Comprensione dei requisiti della fauna selvatica per essere in grado di sopravvivere in natura.
ll. Eutanasia, necroscopia e smaltimento della fauna selvatica.
mm. Criteri e considerazioni sul rilascio della fauna selvatica.
nn. Contatto con il pubblico.
oo. Registrazione.
8. Presentazione del permesso di riabilitazione per scopi speciali dell’USFWS del richiedente, se richiesto, o una copia della domanda federale. Le specie regolate a livello federale non possono essere autorizzate su nessuna licenza fino a quando il permesso USFWS non sia stato ricevuto.
9. Certificazione da parte del richiedente che la proposta di possesso e trattamento della fauna selvatica non viola alcuna ordinanza della città o della contea e presentazione di qualsiasi permesso locale richiesto.
10. Certificazione da parte del richiedente che le attività di riabilitazione della fauna selvatica proposte saranno conformi al Colorado Department of Public Health and Environment statutes 25-4-602 through 606 e Colorado Department of Health and Environment Regulation 6CCR-1009-1 (Regulation 8).
11. Certificazione da parte dello sponsor che la persona possiede le competenze e le abilità necessarie per essere un riabilitatore provvisorio della fauna selvatica autorizzato.
12. Certificazione da parte del richiedente di aver letto e compreso il pacchetto “Informazione e prevenzione delle zoonosi” fornito dalla Divisione contenente informazioni generali sulle zoonosi e procedure per ridurre al minimo la potenziale esposizione a tali malattie.
13. Certificazione da parte del richiedente di aver letto e compreso le informazioni fornite dalla Divisione sulla Chronic Wasting Disease (CWD).
14. I richiedenti saranno intervistati e le loro strutture ispezionate dalla Divisione prima del rilascio di qualsiasi licenza. Lo sponsor del richiedente deve partecipare all’intervista e all’ispezione delle strutture, eccetto che uno sponsor di un riabilitatore con licenza completa che sta chiedendo di essere autorizzato per altre specie può partecipare all’ispezione tramite videoconferenza o telefono.
b. Wildlife Rehabilitator
1. Certificazione che il richiedente ha almeno 18 anni di età.
2. Dichiarazione di precedenti violazioni del benessere degli animali, violazioni della fauna selvatica, o sospensione o revoca di qualsiasi licenza di riabilitazione. Una licenza può essere negata per precedenti o attuali violazioni di qualsiasi legge sul benessere degli animali o della fauna selvatica o per il mancato rispetto di qualsiasi requisito di questo capitolo.
3. Presentazione di un modulo di domanda scritta compilato fornito dalla Divisione.
4. Presentazione di una lettera da un medico veterinario che accetta di esaminare e trattare la fauna selvatica ferita. La Divisione non sarà responsabile di rimborsare il DVM per i servizi resi.
5. Presentazione del permesso di riabilitazione per scopi speciali dell’USFWS del richiedente, se richiesto, o una copia della domanda federale. Le specie regolate a livello federale non possono essere autorizzate su nessuna licenza fino a quando il permesso USFWS non è stato ricevuto.
6. Certificazione da parte del richiedente che il possesso e il trattamento proposto della fauna selvatica non è in violazione di qualsiasi ordinanza della città o della contea e presentazione di qualsiasi permesso locale richiesto.
7. Certificazione da parte del richiedente che le attività di riabilitazione della fauna selvatica proposte saranno conformi al Colorado Department of Public Health and Environment statutes 25-4-602 through 606 e Colorado Department of Public Health and Environment Regulation 6CCR-1009-1 (Regulation 8).
8. Possesso di una struttura di detenzione in loco che soddisfa i criteri stabiliti sotto il regolamento #1404.
9. Certificazione da parte del richiedente di aver letto e compreso il pacchetto “Informazione e prevenzione delle zoonosi” fornito dalla Divisione contenente informazioni generali sulle zoonosi e procedure per minimizzare la potenziale esposizione a tali malattie.
10. Certificazione da parte del richiedente di aver letto e compreso le informazioni fornite dalla Divisione sulla Chronic Wasting Disease (CWD).
11. Presentazione del piano di apprendimento completato, approvato e firmato dallo sponsor, incluse le date in cui ogni segmento è stato completato con successo.
12. Completamento con successo di un minimo di un (1) anno di esperienza come riabilitatore provvisorio della fauna selvatica, compresa la certificazione da parte dello sponsor che il richiedente possiede le competenze e le abilità necessarie per essere un riabilitatore della fauna selvatica elencata nella licenza. La Divisione può accettare un’esperienza di riabilitazione della fauna selvatica documentata, autorizzata ed equivalente (specie e tipo di licenza) per questo requisito.
13. I richiedenti saranno intervistati e le loro strutture saranno ispezionate per verificare che il richiedente abbia la gamma completa di gabbie e altre strutture necessarie. Lo sponsor del richiedente deve partecipare all’intervista e all’ispezione delle strutture, eccetto che uno sponsor di un riabilitatore con licenza completa che sta chiedendo di essere autorizzato per altre specie può partecipare all’ispezione tramite videoconferenza o telefono.
3. Perdita della sponsorizzazione: Se in qualsiasi momento un riabilitatore provvisorio di fauna selvatica perde la sponsorizzazione, tutta la fauna selvatica deve essere trasferita allo sponsor o ad un altro riabilitatore di fauna selvatica con licenza per quella fauna selvatica il più presto possibile, ma non oltre 48 ore. Se il riabilitatore provvisorio della fauna selvatica non ha ottenuto un nuovo sponsor entro 30 giorni, la licenza scade. Ogni volta che la sponsorizzazione viene revocata, lo sponsor deve informare la Divisione entro 48 ore.
4. Approvazione/rifiuto della licenza: Al ricevimento, le domande saranno esaminate e le strutture ispezionate. L’approvazione o il rifiuto saranno basati sul rispetto dei criteri di licenza e delle strutture in questo capitolo. L’ispezione delle strutture, l’eventuale colloquio richiesto e la notifica scritta dell’approvazione o del rifiuto (compresa la ragione del rifiuto) saranno effettuati entro 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte della Divisione.
5. Sospensione/Revoca della licenza: Ogni licenza rilasciata in base a questo capitolo può essere sospesa o revocata amministrativamente per la violazione di qualsiasi legge sul benessere degli animali o sulla fauna selvatica, o per il mancato rispetto di qualsiasi requisito di questo capitolo. Un titolare di licenza sarà notificato per iscritto di ogni specifica violazione, compresa una data entro la quale il titolare della licenza deve mettersi in regola. L’inadempienza entro il periodo di tempo specificato può comportare un’udienza e la successiva sospensione o revoca ai sensi del presente regolamento. Dopo la notifica scritta della non conformità, il titolare della licenza non può accettare la fauna selvatica fino a quando la violazione non è stata rimediata. Le licenze possono anche essere immediatamente sospese o revocate se necessario per proteggere la salute pubblica, la sicurezza o il benessere.
6. Individui senza licenza che assistono nella cura diretta degli animali:
a. I riabilitatori della fauna selvatica con licenza completa possono utilizzare individui senza licenza sotto la loro supervisione, presso le loro strutture approvate dalla Divisione. Ad eccezione di quanto previsto in (c) e (d) di questa sezione, tutti gli individui senza licenza devono essere sempre sotto la diretta supervisione (sul posto) del loro riabilitatore della fauna selvatica con licenza completa.
b. Ai fini di questa sezione, un “individuo senza licenza” è:
1. Qualsiasi persona che ha completato l’addestramento fornito da un riabilitatore di fauna selvatica con licenza completa ed è stato aggiunto alla lista in loco di quel riabilitatore di fauna selvatica di individui senza licenza attualmente approvati. Come minimo, la formazione per gli individui senza licenza deve includere, ma non è limitata a, quanto segue:
aa. Etica della riabilitazione
bb. Regolamenti di riabilitazione
cc. Cattura e manipolazione sicura delle specie applicabili
dd. Dieta e nutrizione delle specie applicabili
ee. Malattie e parassiti comuni della fauna selvatica, incluse le malattie zoonotiche
ff. Qualsiasi altra formazione necessaria per l’attività da svolgere
2. Non è permesso supervisionare qualsiasi altro individuo senza licenza.
3. Non è consentito fornire cure mediche o eutanasia di qualsiasi animale, tranne che, quando diretto da un riabilitatore della fauna selvatica con licenza completa o da un veterinario, un individuo senza licenza può fornire un primo soccorso di emergenza, cure di stabilizzazione di emergenza, continuazione del trattamento prescritto o eutanasia di emergenza.
4. Non è consentito fornire cure per qualsiasi puzzola o pipistrello.
c. I riabilitatori provvisori della fauna selvatica devono fornire una supervisione diretta (sul posto) di individui senza licenza, e solo quando:
1. Il loro riabilitatore della fauna selvatica sponsor approva tale supervisione per iscritto, e;
2. Il riabilitatore provvisorio della fauna selvatica ha completato tutte le parti del suo piano di apprendimento relative all’attività di cura degli animali che deve essere eseguita dall’individuo senza licenza, compresi, ma non solo, quei criteri elencati in (b) (1) di questa sezione.
d. Gli individui senza licenza possono lavorare senza supervisione diretta (in loco) per brevi periodi di tempo a condizione che i protocolli scritti specifici per l’attività da svolgere siano disponibili in loco, e il loro riabilitatore della fauna selvatica con licenza completa è disponibile per telefono durante quel tempo. Se in qualsiasi momento un riabilitatore della fauna selvatica è lontano dalla struttura e irraggiungibile per telefono, deve designare un riabilitatore della fauna selvatica con licenza completa che è autorizzato per la stessa specie ad agire al suo posto.
e. I riabilitatori della fauna selvatica devono presentare un rapporto annuale degli individui senza licenza utilizzati durante l’anno su moduli forniti dalla Divisione. Come minimo, tale rapporto deve includere quanto segue per ogni individuo senza licenza:
1. Nome, indirizzo e numero di telefono
2. Aree approvate per la cura degli animali
3. Date in cui è stata completata la formazione
4. Date e orari di lavoro per ogni individuo
5. Tipo di cura fornita
f. Se la Divisione determina che qualsiasi riabilitatore di fauna selvatica non è in conformità con le restrizioni riguardanti l’uso di individui senza licenza, o se tale riabilitatore di fauna selvatica o individuo senza licenza non riesce a fornire un livello accettabile di cura, la Divisione può limitare ulteriormente l’uso di individui senza licenza da tale riabilitatore di fauna selvatica.
g. I riabilitatori della fauna selvatica con licenza completa sono responsabili delle azioni e delle attività degli individui senza licenza e sono responsabili di qualsiasi violazione di queste norme da parte di questi individui. I riabilitatori provvisori della fauna selvatica che forniscono la supervisione in loco di individui senza licenza sono responsabili di assicurare che gli individui senza licenza si conformino alle direttive del riabilitatore della fauna selvatica con licenza completa.
7. Trasporto e rilascio della fauna selvatica: Sotto istruzioni dirette di un riabilitatore della fauna selvatica, gli individui senza licenza possono trasportare la fauna selvatica da o verso un riabilitatore autorizzato o un DVM, o verso una struttura della Divisione o un ufficiale, o verso un sito di rilascio. Tali persone devono portare la documentazione firmata dal riabilitatore della fauna selvatica che elenca la data, l’ora, la destinazione, le specie e il numero di animali selvatici da trasportare e/o rilasciare. Il possesso di fauna selvatica in base a questo regolamento non può superare le diciotto (18) ore.
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Modificato il 1 gennaio 2014.
406-14:1402. REQUISITI DI REGISTRAZIONE
A. Tutti i titolari di licenza devono tenere registri scritti aggiornati e completi di tutti gli animali selvatici attualmente posseduti, riabilitati e rilasciati, eutanasia o morti mentre erano in loro possesso, o trasferiti a un’altra persona autorizzata dalla Divisione a possedere animali selvatici, contenenti le seguenti informazioni:
1. Specie, sesso, durata e tipo di trattamento, e fonte della fauna selvatica (indirizzo/località nella misura più ampia possibile, comprese le coordinate della mappa, se possibile).
2. Motivo per cui l’animale è stato preso per la riabilitazione, data di ricevimento, e veterinario curante se applicabile.
3. Disposizione, posizione della disposizione (indirizzo/locazione nella misura più ampia possibile, comprese le coordinate della mappa, se possibile) e data della disposizione, e una spiegazione scritta se la fauna selvatica viene rilasciata oltre dieci miglia dal suo luogo di origine, compreso il nome del dipendente della Divisione che autorizza la posizione del rilascio e la data in cui tale autorizzazione è stata data.
4. Tutti gli animali riportati dall’anno precedente, compresa una spiegazione scritta del perché ogni animale è stato riportato.
B. Tutti i titolari di licenza devono presentare alla Divisione un rapporto contenente queste informazioni, su moduli forniti dalla Divisione entro il 31 gennaio di ogni anno. I rapporti presentati dai riabilitatori provvisori della fauna selvatica devono essere approvati e firmati dallo sponsor prima della presentazione.
C. I riabilitatori provvisori della fauna selvatica devono presentare alla Divisione un aggiornamento annuale dei progressi del piano di apprendimento, che deve essere approvato e firmato dallo sponsor, non oltre il 31 gennaio di ogni anno.
D. Tutti i titolari di licenza devono mantenere copie dei registri dell’anno solare corrente e di quelli precedenti.
2 CCR 406-14:1402, 2 CO ADC 406-14:1402
406-14:1403. REQUISITI PER IL RINNOVO DELLA LICENZA
A. Il rinnovo di una licenza è subordinato al rispetto da parte del titolare della licenza degli statuti statali pertinenti, dei regolamenti del dipartimento della salute e delle disposizioni del presente capitolo.
B. Le domande di rinnovo della licenza devono includere la certificazione da parte del titolare della licenza, e lo sponsor nel caso di domande di rinnovo per i riabilitatori provvisori della fauna selvatica, che essi rimangono in conformità con le disposizioni di questo capitolo e tutti gli altri statuti e regolamenti applicabili, compresa la dichiarazione di precedenti violazioni del benessere degli animali, violazioni della fauna selvatica, o sospensione o revoca di qualsiasi licenza di riabilitazione. La Divisione può negare una domanda di rinnovo per precedenti o attuali violazioni di qualsiasi legge sul benessere degli animali o sulla fauna selvatica o il mancato rispetto di qualsiasi requisito di questo capitolo.
2 CCR 406-14:1403, 2 CO ADC 406-14:1403
406-14:1404. STRUTTURE
A. Tutti gli animali selvatici devono essere tenuti in recinti di detenzione, tranne quando vengono trasportati, trasferiti, trattati o rilasciati. Queste strutture di detenzione devono essere progettate, costruite e mantenute per fornire:
1. Sicurezza e protezione per la fauna selvatica e le persone.
a. Le strutture e le gabbie esterne devono essere chiuse a chiave.
b. Le strutture devono garantire il contenimento della fauna selvatica in riabilitazione e l’esclusione di altri animali selvatici e domestici.
2. Separazione tra la fauna selvatica detenuta con altre licenze e la fauna selvatica in riabilitazione in ogni momento, se non diversamente approvato dalla Divisione.
3. Spazio sufficiente per consentire il normale sviluppo e comportamento fisico, così come gli adeguamenti posturali e sociali con libertà di movimento.
4. Corretti livelli di illuminazione.
5. Adeguata ventilazione.
6. Capacità di condurre procedure di pulizia, igiene, disinfezione e manipolazione considerando la sicurezza, la prevenzione della fuga e minimizzando lo stress per la fauna selvatica.
7. Un mezzo per acclimatare gradualmente la fauna selvatica alle condizioni ambientali esterne.
8. Temperature ambientali appropriate.
9. Barriere per minimizzare lo stress di questi animali selvatici.
10. Barriere per prevenire l’imprinting su esseri umani o animali domestici.
B. Oltre alla progettazione, costruzione e manutenzione delle strutture di detenzione come specificato in 1404 A, il titolare della licenza deve fornire:
1. Recinti specifici per tutti gli stadi di sviluppo della fauna selvatica sulla licenza.
2. Recinti per il recupero dalle ferite.
3. Capacità di quarantena.
4. Controllo dei parassiti e dei parassiti.
5. Riparo all’interno del recinto, se necessario.
6. Acqua pulita e cibo appropriato.
7. Materiale per nidificare e/o giacere.
C. Le strutture saranno mantenute pulite e sanitarie.
D. I richiedenti della licenza di riabilitazione della fauna selvatica devono sviluppare un accordo scritto sugli standard minimi delle strutture con la Divisione, che descrive le strutture e spiega come soddisfano o superano i requisiti dei regolamenti #1404 A e B. Questo accordo deve essere sotto forma di una lista di controllo annotata che spiega come gli obiettivi generali e specifici dichiarati (per esempio, “ventilazione adeguata” o “controllo dei parassiti”) sono soddisfatti. Qualsiasi struttura aggiunta tra le ispezioni deve soddisfare gli stessi standard. Una volta approvato, il piano diventerà parte della licenza rilasciata e il mancato mantenimento delle strutture come descritto nel contratto di licenza sarà considerato una violazione di questo regolamento.
E. All’interno delle strutture devono essere disponibili per l’ispezione da parte dei rappresentanti della Divisione o di altre persone che hanno l’autorità di far rispettare i regolamenti della Wildlife Commission, ad orari ragionevoli sette (7) giorni alla settimana.
2 CCR 406-14:1404, 2 CO ADC 406-14:1404
406-14:1405. CURA, TRATTAMENTO E DISPOSIZIONE DELLA FAUNA SELVATICA
A. Un DVM deve approvare tutti i farmaci, trattamenti medici, procedure diagnostiche e prognostiche. L’anestesia e gli interventi chirurgici saranno condotti solo da un DVM o sotto la diretta supervisione di un DVM.
B. Se il riabilitatore o il DVM determina che qualsiasi animale selvatico non ha probabilità di sopravvivere, deve essere immediatamente sottoposto a eutanasia dal DVM o dal riabilitatore.
C. Non appena si può determinare che la fauna selvatica malata o ferita non è probabile che si riprenda entro 180 giorni, essa deve essere sottoposta ad eutanasia, a meno che non venga data la preventiva approvazione della Divisione per la cura prolungata, a condizione, tuttavia, che la Divisione può autorizzare il trasferimento di qualsiasi rapace determinato dalla Divisione per essere recuperato, ma non liberabile, a qualsiasi persona in possesso di un permesso federale valido rilasciato per lo scopo esplicito di condurre l’educazione alla conservazione.
D. È illegale fornire cure alla fauna selvatica che compromettono seriamente il potenziale successo del rilascio, come ad esempio, ma non solo, l’amputazione delle ali, senza l’approvazione della Divisione.
E. Un DVM può prestare cure e trattamenti di emergenza alla fauna selvatica malata o ferita senza una licenza di riabilitazione della fauna selvatica. Ogni volta che un DVM rende tale cura o trattamento lui o lei deve trasferire la responsabilità di tale fauna selvatica ad un riabilitatore di fauna selvatica autorizzato o notificare la Divisione entro 24 ore dal contatto iniziale con la fauna selvatica. Qualsiasi cura e trattamento reso non deve creare un obbligo finanziario alla Divisione o al riabilitatore di fauna selvatica autorizzato senza previa approvazione.
F. Qualsiasi DVM, riabilitatore della fauna selvatica con licenza, dipendente a tempo pieno della Divisione, ufficiale di pace come definito nel 33-1-102 (32) C.R.S., ufficiale di controllo degli animali o chiunque altro autorizzato dalla Divisione può praticare l’eutanasia della fauna selvatica ferita quando tale persona determina che nessun’altra azione ragionevole sarebbe pratica, umana o efficace per la riabilitazione della fauna selvatica.
G. I fattori che devono essere considerati nel determinare quale azione dovrebbe essere presa in relazione alla fauna selvatica ferita includono:
1. Tipo, estensione e gravità delle lesioni.
2. Condizione fisica della fauna selvatica ferita.
3. Qualsiasi altro fattore rilevante che dimostra che nessun’altra azione ragionevole sarebbe pratica o efficace per la riabilitazione dell’animale coinvolto.
H. Qualsiasi persona che pratica l’eutanasia della fauna selvatica utilizzando agenti chimici che hanno il potenziale di causare avvelenamento secondario deve provvedere alla sepoltura appropriata, all’incenerimento o ad altre disposizioni legali di tale fauna selvatica.
I. Ad eccezione di quanto previsto di seguito, è illegale l’uso di guinzagli e catene nella riabilitazione della fauna selvatica. Le creanze per il volo dei rapaci in riabilitazione possono essere usate solo per valide ragioni biologiche sotto la supervisione di un veterinario approvato dalla Divisione. Le creanze non devono essere utilizzate come sostituto delle gabbie di volo per l’addestramento e l’esercizio prima del rilascio.
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Modificato il 1 gennaio 2011; 1 novembre 2016.
406-14:1406. RILASCIO DI FAUNA SELVATICA
A. Tutta la fauna selvatica riabilitata deve essere rilasciata in un habitat appropriato il più vicino possibile al suo luogo di origine, entro 10 miglia da quella posizione, o come altrimenti richiesto per conformarsi a qualsiasi condizione speciale della licenza, o in un sito approvato in anticipo dalla Divisione, tranne che qualsiasi membro della famiglia Cervidae preso per la riabilitazione ad una struttura di riabilitazione in una unità di gestione della selvaggina in cui almeno un caso confermato di CWD è stato documentato deve essere rilasciato in un habitat appropriato nella Game Management Unit dove si trova la struttura di riabilitazione.
B. Tutti gli animali selvatici riabilitati devono essere rilasciati non appena hanno raggiunto la maturità fisica e/o hanno raggiunto il pieno recupero da lesioni o malattie, o non appena il periodo dell’anno è ecologicamente appropriato. In nessun caso la fauna selvatica può essere trattenuta per più di un anno senza la previa approvazione della Divisione sulla base di valide ragioni biologiche.
Modificato il 1 gennaio 2011.
2 CCR 406-14:1406, 2 CO ADC 406-14:1406
406-14:1407. SPECIE LIMITATE
A. Qualsiasi riabilitatore autorizzato per le specie minacciate o in pericolo di estinzione elencate dallo Stato o dalla Federazione deve informare la Divisione entro 48 ore dal ricevimento; dopo il rilascio; e prima dell’eutanasia di queste specie.
B. I richiedenti l’autorizzazione a riabilitare le puzzole maculate, le puzzole incappucciate o qualsiasi pipistrello devono mostrare la prova della vaccinazione antirabbica pre-esposizione attuale con titoli dimostrati. Se autorizzato, il titolare della licenza non deve permettere a persone non vaccinate di contattare le puzzole o i pipistrelli in riabilitazione.
C. La riabilitazione delle puzzole striate è vietata.
D. Qualsiasi membro della famiglia Cervidae preso per la riabilitazione da un’unità di gestione della selvaggina dove almeno un caso confermato di CWD è stato documentato deve essere riabilitato in una struttura di riabilitazione situata in un’unità di gestione della selvaggina dove almeno un caso confermato di CWD è stato documentato. Se tale struttura non è disponibile, l’animale deve essere sottoposto ad eutanasia.
Modificato il 1 gennaio 2011.